LO STORICO “VIA LIBERA” DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLA ADOZIONE INTERNAZIONALE PER I SINGLE

Con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (in tema di Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), nella parte in cui escludeva le persone non coniugate dalla possibilità di adottare minori stranieri residenti all’estero: più precisamente, tale disposizione non consentiva alle persone non coniugate residenti in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e, conseguentemente, al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria.

La questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Più in dettaglio, secondo il giudice rimettente (il Tribunale per i minorenni di Firenze), la normativa vigente, che limita l’adozione internazionale alle sole coppie coniugate, con esclusione delle persone singole, contrasterebbe con il superiore interesse del minore.

La decisione in sintesi

La Corte, nel proprio percorso argomentativo, ha richiamato la propria giurisprudenza precedente e, in particolare la sentenza n. 11 del 1981, che evidenziava l’importanza per il minore di crescere in un ambiente familiare caratterizzato da affetti stabili e continui.

I Giudici della Consulta hanno inoltre osservato che la normativa italiana già prevede la possibilità per le persone singole di adottare minori in casi particolari, come stabilito dall’art.44, L.184/1983 (che fa riferimento, tra l’altro, ai casi di minori affetti da disabilità orfani di madre e padre) e che la stessa CEDU non preclude l’adozione da parte di persone non coniugate. ​

In sintesi, la Corte ha ritenuto che l’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale fosse irragionevole e discriminatoria e quindi in contrasto con il principio di uguaglianza e con il diritto del minore a una famiglia.

Conclusioni

Questa sentenza è “storica” e rappresenta un significativo passo in avanti nel riconoscimento del diritto dei single a formare una famiglia.

La Corte ha infine osservato che, nell’attuale contesto giuridico-sociale, caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto ai single rischia di «riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso»

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