Proprietà industriale
Lo Studio Legale Lione di Milano ha più di 20 anni di esperienza e professionalità nella gestione di ogni aspetto legato alla tutela e alla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale, in ambito giudiziale o stragiudiziale.
Ti aiutiamo a tutelare marchi, brevetti, diritto d’autore, know-how e segreti commerciali, nomi a dominio o altri segni distintivi per permetterti di incrementare la tua presenza sul mercato di riferimento, distinguendosi dagli altri concorrenti.
Valorizziamo e difendiamo la tua creatività fornendo consulenza legale e strategica mirate al loro potenziamento e salvaguardia. Grazie alle competenze in materia di proprietà industriale e di protezione dei beni immateriali, il team di legali esperti del nostro Studio offre assistenza professionale per la tutela dei segni distintivi anche su web e social network, riuscendo ad affrontare problematiche connesse alla condivisione online di contenuti protetti da diritto d’autore.
La nostra attività di consulenza prevede anche l’assistenza per la registrazione di marchi nazionali, comunitari ed internazionali oltre alla predisposizione di accordi di cessione, licenza, franchising, distribuzione e trasferimento di tecnologia.
Lo Studio Legale Lione segue con successo i casi di tutela della proprietà industriale ed è in grado di offrire una consulenza specializzata. Contattaci per prenotare un appuntamento con uno dei nostri legali.
La “proprietà industriale“, tutela i marchi, ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali. E precisamente le varie ipotesi ricomprese nella proprietà industriale sono i seguenti.
– La ditta: è il nome commerciale dell’imprenditore, a differenza del nome civile ha come scopo principale la distinzione dell’impresa da quella dei concorrenti, oltre che agevolare i terzi e i creditori ad una rapida individuazione dell’impresa. Si applicano le norme del codice civile.
– Il marchio: serve, insieme alla ditta, a distinguere i servizi e i prodotti di un’impresa rispetto ad altre imprese. La disciplina del marchio è contenuta nel codice civile e in via speciale dal dlgs. 10 /02/2005 n.30 che ha introdotto il codice della proprietà industriale.
– L’insegna: serve ad individuare i locali dove si svolge l’attività d’impresa, si applica la stessa disciplina della ditta, ma per essere tutelata al pari di quest’ultima, deve possedere capacità distintiva, nel senso che non può essere un’indicazione generica del tipo “ferramenta”.
– Le indicazioni geografiche: sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione, una località, quando sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, si pensi ai “limoni di Sorrento” o al “pecorino sardo”.
– I disegni e i modelli: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento (Art. 3 del regolamento CE n.6 2002).
Ai titolari dei diritti di proprietà industriale la legge riconosce alcuni diritti. Il titolare di un brevetto, ad esempio, acquista il diritto di attuare l’invenzione e di trarne profitto, e, il conseguente diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto oggetto del brevetto, mentre il titolare del marchio acquista il diritto esclusivo di fare uso esclusivo del marchio, e quindi, il diritto di vietare a terzi, l’utilizzo del marchio registrato.
Tali diritti, si ottengono con il deposito del brevetto o la registrazione del marchio o delle opere tutelate dalla proprietà industriale presso gli uffici competenti. Pertanto, a differenza del diritto d’autore, che sorge nel momento stesso in cui l’opera viene creata, i diritti di proprietà industriale sorgono nel momento in cui, ad esempio nel caso del brevetto, questo viene depositato presso l’ufficio competente, o nel caso del marchio nel momento in cui viene registrato. Tuttavia, sussistono casi particolari come ad esempio, il marchio “di fatto” che è un marchio che, seppur non registrato, si può difendere in giudizio a condizione che si dimostri che, quel marchio è stato usato ampiamente sul territorio nazionale ed ha una certa fama. Questo marchio garantisce una protezione debole ed è soggetto non solo al rischio di contraffazione ma anche all’eventualità che altri procedano a registrarlo precedendo chi lo utilizzava per primo.
Il legislatore comunitario appresta, anche, tutela anche ai disegni non registrati, così come previsto dal Regolamento CE n. 6/2002, in vigore dal 6 marzo 2002, avente applicazione generale ai sensi dell’art. 268 TFUE e, quindi, vincolante in tutti i suoi elementi ( in tal senso Corte di Cassazione n.20388/17).
I requisiti di protezione del design non registrato (art. 11 del Reg. CE) coincidono con quelli dei disegni e modelli registrati: novità, carattere individuale, liceità.
L’acquisto del diritto avviene, quindi, in presenza dei sopra indicati requisiti, in modo diretto ed automatico con la semplice prima divulgazione del disegno o modello. Per divulgazione si intende la messa a disposizione del disegno-modello alla comunità, si tratta del presupposto necessario per poter asserire l’avvenuta conoscenza del disegno-modello di cui si richiede tutela a soggetti diversi dal suo titolare.
L’individuazione del momento della divulgazione è essenziale per stabilire l’inizio della tutela, avente durata triennale.