ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E IMU: CHI È DAVVERO TENUTO A PAGARE?
Nell’ambito dei giudizi di separazione e divorzio si pone una questione di non trascurabile rilevanza in ordine all’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’I.M.U. relativa all’immobile destinato a casa familiare, quando lo stesso risulti formalmente intestato a uno solo dei coniugi. Accade sovente, infatti, che la disponibilità dell’abitazione venga riconosciuta in via esclusiva all’ex coniuge affidatario della prole, ancorché privo di un diritto reale formalmente costituito.
A tale riguardo, il legislatore è intervenuto con il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, il quale stabilisce che «ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».
L’imposizione ricade in capo all’utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest’ultimo è proprietario dell’intero immobile (da ultimo, cfr. Cass. civ., Sez. Trib., 03.03.2023, n. 6545; v. altresì, tra le pronunce di merito, la sentenza n. 230 del 15.02.2022 con cui la Comm. Trib. Reg. per il Piemonte, Sezione 2, non riconoscendo alla suddetta norma la natura di “agevolazione tributaria”, ha ribadito che essa assimila espressamente ai soli fini I.M.U. tale assegnazione, che è pacificamente un diritto personale di godimento, a un diritto reale, qual è il diritto di abitazione, con conseguente ampliamento della platea dei soggetti legittimati passivi). L’orientamento risulta, inoltre, recepito nei regolamenti comunali: si veda, ad esempio, l’art. 4, comma 5, del “Regolamento per la disciplina dell’IMU” approvato dal Comune di Taranto con delibera consiliare n. 3/2019, che replica il dettato normativo statale («per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario»).
In conclusione, se l’abitazione viene assegnata all’ex coniuge che vi risiede con i figli, sarà proprio quest’ultimo a essere tenuto al pagamento dell’I.M.U., anche se non risulta proprietario dell’immobile.
Ne deriva che il coniuge proprietario, che ha cessato di viverci, non è obbligato al versamento e, in caso di notifica di un avviso di accertamento da parte del Comune, potrà impugnarlo dinanzi al giudice tributario, eccependo l’errata individuazione del soggetto passivo.